Guida aggiornata · maggio 2026

Riforma dello Sport e Regime Forfettario: la guida completa per il lavoratore sportivo nel 2026

Se hai una partita IVA in regime forfettario e lavori nel mondo dello sport dilettantistico, probabilmente ti sei chiesto almeno una volta: posso beneficiare delle agevolazioni della Riforma dello Sport? Come devo fatturare? Rischio di perdere il forfettario? Questa guida risponde a tutte queste domande, nel modo più chiaro e pratico possibile.

Una riforma che ha cambiato tutto

Il Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, entrato pienamente in vigore il 1° luglio 2023, ha rappresentato una vera svolta per il mondo del lavoro sportivo italiano. Per la prima volta nella storia, il legislatore ha dato una definizione giuridica precisa di chi è il lavoratore sportivo, mettendo fine a decenni di incertezza normativa.

Prima di questa riforma, il settore era regolato da norme frammentate, spesso contraddittorie, che lasciavano tanto le associazioni quanto i lavoratori in una zona grigia fiscale e contrattuale. Con il D.Lgs. 36/2021, tutto è cambiato: sono stati introdotti contratti specifici per il settore, un sistema previdenziale dedicato e, soprattutto, importanti agevolazioni fiscali per chi opera nell'area dilettantistica.

Chi è il lavoratore sportivo secondo la legge

Questo è il punto di partenza fondamentale, perché non basta "lavorare nello sport" per accedere alle agevolazioni previste dalla Riforma. La legge è precisa: è lavoratore sportivo chi esercita, in modo continuativo e a titolo oneroso, una delle attività riconosciute dall'ordinamento sportivo.

Rientrano in questa definizione l'atleta che pratica l'attività sportiva come oggetto principale del suo rapporto di lavoro, l'allenatore e l'istruttore che dirige tecnicamente gli atleti, il preparatore atletico, il direttore tecnico e sportivo, il direttore di gara — ovvero arbitri e giudici — e tutte le altre figure tecniche riconosciute dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva affiliati al CONI.

È altrettanto importante sapere chi non è lavoratore sportivo ai fini di questa legge. Chi svolge attività amministrativa o di supporto per una ASD — come il segretario o il contabile interno — non rientra nella definizione, così come chi opera in modo puramente occasionale o senza un contratto formalizzato.

Attenzione. Il contratto deve essere registrato obbligatoriamente sulla piattaforma RAS (Registro delle Attività Sportive) del CONI. Senza questa registrazione, l'agevolazione fiscale non è applicabile e, in caso di controllo, l'Agenzia delle Entrate potrebbe disconoscerla integralmente.

Le agevolazioni fiscali per il settore dilettantistico

Il cuore delle agevolazioni introdotte dalla Riforma è la cosiddetta franchigia fiscale: i primi 15.000 euro annui di compensi percepiti da ASD e SSD per attività sportiva dilettantistica sono completamente esenti da IRPEF. Questo significa che su quella somma non si paga un centesimo di imposta sul reddito, e non scattano nemmeno gli obblighi contributivi INPS.

Per i compensi che superano questa soglia, invece, si applicano le aliquote IRPEF ordinarie progressive a partire dal 23%. Ma attenzione: questa è la regola generale. Per chi opera in regime forfettario, le cose funzionano in modo ancora più vantaggioso.

Regime forfettario e Riforma dello Sport: come convivono

Fino al 2024 regnava una significativa incertezza normativa su un punto fondamentale: i lavoratori sportivi in regime forfettario potevano o meno beneficiare della franchigia dei 15.000 euro? Nel corso del 2025, l'Agenzia delle Entrate ha finalmente fatto chiarezza, e la risposta è sì.

Per il lavoratore sportivo forfettario, il meccanismo funziona così: i primi 15.000 euro di compensi sportivi dilettantistici sono completamente esenti, esattamente come per tutti gli altri lavoratori sportivi. I compensi che superano questa soglia vengono invece tassati con l'imposta sostitutiva forfettaria, che è del 15% a regime oppure del 5% per i primi cinque anni di attività. È evidente il vantaggio enorme rispetto alle aliquote IRPEF ordinarie che arrivano fino al 43%.

C'è però un aspetto che non va mai dimenticato e che genera spesso confusione: i compensi sportivi, anche quelli esenti, concorrono comunque al raggiungimento della soglia degli 85.000 euro per l'eventuale uscita dal regime forfettario. In altre parole, l'esenzione abbatte il reddito imponibile ma non il fatturato. Vediamo come funziona con un esempio concreto.

Un esempio pratico per capire davvero

Immagina di essere un istruttore di nuoto con partita IVA forfettaria all'aliquota del 15%. Nel corso dell'anno percepisci 20.000 euro da una ASD come compenso per la tua attività sportiva, più altri 35.000 euro da clienti privati per lezioni individuali. Il tuo fatturato totale è quindi di 55.000 euro, ben al di sotto degli 85.000 euro del limite forfettario.

VoceImportoImposta
Compenso ASD esente (primi 15.000 €)15.000 €0 €
Compenso ASD eccedente (imposta sostitutiva 15%)5.000 €750 €
Clienti privati: base imponibile (35.000 € × 78%)27.300 €4.095 €
Totale imposte4.845 €

Sul fronte fiscale, i primi 15.000 euro dei compensi ASD sono completamente esenti: tassazione zero. I restanti 5.000 euro del compenso sportivo vengono tassati con l'imposta sostitutiva al 15%, per un'imposta di 750 euro. Per i 35.000 euro da clienti privati si applica il normale meccanismo forfettario: si moltiplica il compenso per il coefficiente di redditività (78%), ottenendo una base imponibile di 27.300 euro, tassata al 15% per un'imposta di 4.095 euro. In totale paghi 4.845 euro di imposte. Senza la franchigia sportiva, avresti pagato circa 2.250 euro in più solo sui primi 15.000 euro di compensi ASD.

La novità 2026: il codice ESENZSPORT in fattura

Dal 15 maggio 2026 è entrata in vigore una novità importante per tutti i lavoratori sportivi autonomi con partita IVA. È stato introdotto il nuovo codice ESENZSPORT nel tracciato XML della fattura elettronica, obbligatorio per chi vuole applicare correttamente la franchigia fiscale nelle fatture emesse verso ASD e SSD.

Questo codice serve a identificare in modo univoco i compensi sportivi dilettantistici che rientrano nell'esenzione, semplificando la gestione contabile e consentendo all'Agenzia delle Entrate di monitorare correttamente i flussi. In pratica, quando emetti una fattura a una ASD per la tua attività sportiva, devi inserire il codice ESENZSPORT nel campo apposito per la parte che ricade entro la soglia di esenzione. Se la fattura supera i 15.000 euro già raggiunti nell'anno, dovrai separare la parte esente da quella imponibile.

L'omissione di questo codice non è un dettaglio trascurabile: può essere interpretata dall'Agenzia delle Entrate come rinuncia all'agevolazione o come errore nella compilazione, con possibili contestazioni in sede di controllo. Se ancora non hai aggiornato il tuo software di fatturazione, è il momento di farlo.

Buono a sapersi. Il portale FCC Sport inserisce automaticamente il codice ESENZSPORT nelle fatture sportive entro soglia e monitora il cumulato verso le soglie 15.000 € e 85.000 €, avvisandoti prima del superamento.
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Gli errori più comuni da evitare

Nella mia esperienza di consulenza con lavoratori sportivi forfettari, ci sono alcuni errori che si ripetono con frequenza preoccupante:

Ogni situazione è diversa: ecco come posso aiutarti

La combinazione tra Riforma dello Sport e regime forfettario offre opportunità fiscali significative, ma richiede una gestione attenta durante tutto l'anno. Se vuoi ottimizzare la tua posizione, verificare i contratti e impostare la fatturazione nel modo giusto, scrivimi.

Rispondiamo in giornata

Domande frequenti

I lavoratori sportivi in regime forfettario possono beneficiare della franchigia di 15.000 €?

Sì. Nel corso del 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche i lavoratori sportivi in regime forfettario beneficiano della franchigia: i primi 15.000 € annui di compensi sportivi dilettantistici percepiti da ASD e SSD sono completamente esenti da IRPEF. La quota eccedente viene tassata con l'imposta sostitutiva forfettaria (5% per i primi 5 anni oppure 15%).

I compensi sportivi esenti contano per la soglia degli 85.000 € del forfettario?

Sì. Anche i compensi sportivi esenti da IRPEF concorrono al raggiungimento della soglia degli 85.000 € prevista per la permanenza nel regime forfettario. L'esenzione abbatte il reddito imponibile, ma non il fatturato: superare gli 85.000 € comporta l'uscita dal forfettario l'anno successivo.

Cos'è il codice ESENZSPORT e quando è obbligatorio?

ESENZSPORT è il codice introdotto dal 15 maggio 2026 nel tracciato XML della fattura elettronica. È obbligatorio per i lavoratori sportivi con partita IVA che applicano la franchigia fiscale nelle fatture verso ASD e SSD: identifica i compensi sportivi dilettantistici entro la soglia di esenzione di 15.000 €. La sua omissione può essere interpretata come rinuncia all'agevolazione.

Cosa succede se non registro il contratto sulla piattaforma RAS?

La registrazione del contratto sul Registro delle Attività Sportive (RAS) del CONI è obbligatoria. Senza questa registrazione l'agevolazione fiscale non è applicabile e, in caso di controllo, l'Agenzia delle Entrate può disconoscerla integralmente. È il primo adempimento da curare prima di emettere fattura.

Come vengono tassati i compensi sportivi oltre i 15.000 € in regime forfettario?

Oltre la franchigia di 15.000 €, la quota eccedente dei compensi sportivi viene tassata con l'imposta sostitutiva forfettaria: 5% per i primi cinque anni di attività oppure 15% a regime. È un vantaggio rilevante rispetto alle aliquote IRPEF ordinarie progressive, che arrivano fino al 43%.

Dott.ssa Valeria Giangregorio

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Esperta in fiscalità sportiva e Terzo Settore. Supporta quotidianamente ASD, SSD e professionisti dello sport nell'applicazione della normativa vigente.

Articolo aggiornato a maggio 2026. Le informazioni hanno carattere generale ed educativo. Per la tua situazione specifica, ti raccomando sempre una consulenza professionale. Normativa di riferimento: D.Lgs. 36/2021 e circolari Agenzia delle Entrate 2025.