Soglia 5.000 € e 15.000 € per il lavoratore sportivo: le differenze nel 2026
È l'equivoco più frequente nel lavoro sportivo dilettantistico: i 5.000 € e i 15.000 € vengono spesso scambiati o sommati, ma sono due cose completamente diverse. La prima è una soglia contributiva (INPS), la seconda è una soglia fiscale (IRPEF). Capire la differenza ti evita errori in fattura e brutte sorprese a fine anno.
Due soglie, due mondi diversi
La Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021) ha introdotto per il lavoratore sportivo dilettantistico due franchigie che agiscono su piani diversi e non vanno mai sommate:
- 5.000 € — soglia contributiva (INPS): riguarda i contributi previdenziali.
- 15.000 € — soglia fiscale (IRPEF): riguarda le imposte sul reddito.
Sono indipendenti: puoi superare una senza superare l'altra. Vediamole una alla volta.
La soglia di 5.000 €: la franchigia contributiva
I primi 5.000 € annui di compensi sportivi dilettantistici sono esenti da contribuzione previdenziale. Fino a quell'importo non si versa nulla all'INPS. Superata la soglia, i contributi alla Gestione Separata INPS si calcolano solo sulla quota eccedente i 5.000 €, non sull'intero compenso.
C'è inoltre un'agevolazione del periodo transitorio della riforma: la base imponibile contributiva è ridotta al 50%. In pratica, sulla parte oltre i 5.000 € i contributi si calcolano sulla metà dell'importo.
La soglia di 15.000 €: la franchigia fiscale
I primi 15.000 € annui di compensi sportivi dilettantistici non concorrono al reddito imponibile IRPEF. È una franchigia fiscale: su quella somma non paghi imposte sul reddito. La parte che supera i 15.000 € viene tassata secondo il regime fiscale che hai scelto: con l'imposta sostitutiva se sei in forfettario (5% i primi 5 anni, poi 15%), con le aliquote IRPEF ordinarie se sei in regime ordinario.
Per approfondire come si combina questa franchigia con il regime forfettario trovi la guida completa su Riforma dello Sport e regime forfettario.
Le due soglie a confronto
| Soglia 5.000 € | Soglia 15.000 € | |
|---|---|---|
| Tipo | Contributiva | Fiscale |
| Riguarda | Contributi INPS | Imposte sul reddito (IRPEF) |
| Sotto soglia | Nessun contributo | Nessuna imposta sul reddito |
| Sopra soglia | Contributi sulla quota eccedente (base ridotta 50%) | Tassazione sulla quota eccedente |
| Ente di riferimento | INPS - Gestione Separata | Agenzia delle Entrate |
Esempio pratico: come scattano
Immagina un istruttore che nell'anno percepisce 18.000 € di compensi sportivi da una ASD. Vediamo cosa succede su entrambi i fronti:
| Aspetto | Calcolo | Risultato |
|---|---|---|
| Contributi INPS | (18.000 − 5.000) sulla parte eccedente, base ridotta 50% | Contributi su 6.500 € |
| Imposte sul reddito | (18.000 − 15.000) tassabile | Imponibile 3.000 € |
Come vedi, le due soglie scattano in momenti diversi: i contributi partono già oltre i 5.000 €, mentre le imposte solo oltre i 15.000 €. È esattamente per questo che sommarle è un errore: misurano cose diverse.
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Il cumulo da più ASD e il forfettario
Entrambe le soglie si riferiscono al totale annuo dei compensi sportivi, sommando quelli di tutte le ASD e SSD per cui lavori. Se collabori con tre società diverse, ognuna non "vede" quanto ti hanno pagato le altre: sei tu a dover monitorare il cumulato e a comunicare ai committenti gli importi già percepiti, tramite autocertificazione.
Un'ultima attenzione per chi è in forfettario: i 15.000 € esenti concorrono comunque al limite degli 85.000 € di ricavi che consente di restare nel regime. L'esenzione abbatte il reddito imponibile, ma non il fatturato.
Gli errori più comuni da evitare
- Sommare le due soglie pensando a un'unica franchigia da 20.000 €: sono distinte e indipendenti.
- Credere che oltre i 5.000 € si paghino le tasse: oltre i 5.000 € scattano i contributi, non l'IRPEF.
- Non monitorare il cumulato da più ASD: è il totale annuo che conta, non il singolo committente.
- Dimenticare l'autocertificazione ai committenti sugli importi già percepiti nell'anno.
- Ignorare il limite degli 85.000 € credendo che i compensi esenti non contino: contano eccome.
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Domande frequenti
Qual è la differenza tra la soglia di 5.000 € e quella di 15.000 €?
Sono due franchigie diverse e indipendenti. I 5.000 € sono la franchigia contributiva: fino a quell'importo non si versano contributi previdenziali INPS. I 15.000 € sono la franchigia fiscale: fino a quella soglia i compensi sportivi dilettantistici non concorrono al reddito imponibile IRPEF. Non si sommano e non si confondono.
I contributi INPS si pagano su tutto o solo sulla parte oltre i 5.000 €?
I contributi alla Gestione Separata INPS si calcolano solo sulla quota di compensi sportivi che eccede i 5.000 € annui. Fino a 5.000 € la base contributiva è azzerata. Inoltre, per il periodo transitorio previsto dalla riforma, la base imponibile contributiva è ridotta al 50%.
I 15.000 € contano per il limite degli 85.000 € del forfettario?
Sì. Anche se i primi 15.000 € sono esenti da IRPEF, concorrono comunque al raggiungimento del limite di 85.000 € di ricavi previsto per la permanenza nel regime forfettario. L'esenzione abbatte il reddito imponibile, ma non il fatturato.
Le due soglie valgono cumulando i compensi da più ASD o SSD?
Sì. Entrambe le soglie si riferiscono al totale annuo dei compensi sportivi percepiti dal lavoratore, sommando quelli provenienti da tutte le ASD, SSD ed enti per cui collabora. Per questo è fondamentale monitorare il cumulato durante l'anno e comunicare ai committenti gli importi già percepiti.
Cosa succede quando si superano le soglie?
Superati i 5.000 € scattano i contributi previdenziali sulla quota eccedente. Superati i 15.000 € la parte oltre soglia diventa reddito imponibile e viene tassata secondo il regime adottato (imposta sostitutiva nel forfettario, IRPEF nell'ordinario). Le due soglie scattano in momenti diversi perché hanno importi diversi.
Articolo aggiornato a maggio 2026. Le informazioni hanno carattere generale ed educativo. Aliquote contributive e regole transitorie vanno verificate sulla situazione specifica e alla data di riferimento. Per la tua posizione ti raccomando sempre una consulenza professionale. Normativa di riferimento: D.Lgs. 36/2021 e prassi INPS/Agenzia delle Entrate.